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martedì 24 giugno 2008

La circolazione irregolare di un titolo di credito

La destinazione del documento alla circolazione è conseguenza della volontà del creatore del titolo. La normativa dei titoli di credito non si applica a quei documenti che non sono destinati alla circolazione. La legge prevede due categorie di documenti: quelli la cui funzione si esplica in sede di esercizio del diritto, al fine di identificare la persona del creditore (documenti di legittimazione); quelli la cui funzione si esplica in sede di circolazione dei diritti, ma soltanto al fine di rendere superflua l’osservanza delle forme prescritte per la cessione, della quale tuttavia si producono gli effetti (titoli impropri). (1992).

Si parla di circolazione in senso proprio per indicare quella forma di circolazione che ha per oggetto diretto il documento come cosa, e di circolazione in senso improprio quando il trasferimento del documento è conseguenza del trasferimento del diritto; di circolazione regolare, se l’acquisto del titolo avviene per derivazione dal precedente titolare e di circolazione anomala se l’acquisto del titolo avviene in modo originario per l’acquisto in buona fede del possesso del titolo.

Circolazione irregolare o anomala - la circolazione del titolo si attua generalmente sulla base di un negozio giuridico. In alcuni casi peraltro, come ad es. nel caso di smarrimento o sottrazione del titolo, questo può circolare anche contro la volontà del possessore. Si parla in questa ipotesi di circolazione irregolare o anomala del titolo, e l’anomalia consiste in ciò che la mancanza del rapporto di trasmissione può, entro certi limiti e sotto determinati presupposti, reagire anche nei confronti del terzo possessore del titolo. La legge non lascia indifeso colui al quale il titolo è stato sottratto o che il titolo ha smarrito, ma accorda ad esso una duplice tutela a seconda che sia conosciuta o invece ignota la persona dell’attuale possessore del titolo.

Nel primo caso, la legge accorda allo smarritore o al derubato l’azione di rivendicazione del titolo nei confronti del sottrattore e altresì nei confronti di colui che abbia acquistato conoscendo il vizio della causa del possesso, e cioè con mala fede o con colpa grave. Naturalmente l’onere della prova della mala fede o della colpa grave incombe su chi agisce in rivendica, e nel caso di successivi passaggi è necessaria la prova della mala fede o della colpa grave in tutti i passaggi intermedi.

Nel secondo caso, quando cioè la persona dell’attuale possessore del titolo sia ignota, la legge accorda allo smarritore e al derubato l’azione di ammortamento per i titoli all’ordine e nominativi e una specie di surrogato di questa per i titoli al portatore.

1 commento:

Anonimo ha detto...

Una citazione del Ferri no?

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